Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere sospeso in via cautelare e inaudita altera parte. Il Tribunale di Genova, Sezione del Lavoro, emette un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. a cui subito segue un pignoramento presso terzi.
Nel periodo intercorrente tra la notificazione del decreto e del precetto e l’udienza fissata per la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., la società ingiunta, assistita da Scarpellini Naj-Oleari & Associati, propone opposizione e formula un’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, da disporsi con decreto inaudita altera parte e con fissazione dell’udienza per la discussione.
Il Tribunale, con decreto inaudita altera parte sospende la provvisoria esecutorietà della ingiunzione e fissa la discussione successivamente all’udienza di dichiarazione del terzo pignorato. In questo modo, il giudice ha consentito di sospendere la procedura esecutiva, garantendo alla Società opponente l’esercizio del proprio diritto di difesa e “prenotando” i possibili effetti della sospensiva ex art. 649 c.p.c., che altrimenti, in caso di accoglimento, sarebbe risultata inutiliter data.
Il Tribunale di Genova si conforma a quanto di recente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha così statuito: “quanto alla sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ., la possibilità di ricostruirlo come provvedimento di natura lato sensu cautelare consente di applicare la normativa sul procedimento cautelare uniforme e, di essa, l’art. 669 sexies cod. proc. civ., nella parte in cui consente appunto l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva la necessaria loro conferma (o modifica o revoca) a contraddittorio pieno” (Cass. 3979/2012).
Il Tribunale, poi, ha confermato la sospensiva concessa cautelarmente.