La fusione non determina l’estinzione della società

Per il Tribunale di Milano, sentenza del 21 Gennaio 2015 , la fusione non costituisce una vicenda successoria bensì un evento modificativo in grado di incidere sull’organizzazione della compagine societaria, ma non sulla sua esistenza. Conformemente a quanto già statuito in proposito dalle Sezioni Unite della nostra Corte Suprema (cfr. Cass. SS.UU. n. 2637 del 2006; n. 10653 del 2010), i giudici milanesi precisano che “la reale portata della fusione o incorporazione dunque, è quella di una modifica dell’atto costitutivo delle società partecipanti all’operazione, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti sociali nel nuovo assetto organizzativo deliberato dai soci”.

L’art. 2504bis del codice civile, nel prevedere che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”, fa uso del verbo “proseguire” che indicherebbe una prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, non la nascita di un diverso soggetto giuridico, estraneo alle società che si fondono.

 

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Studio Scarpellini Naj-Oleari & Associati

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