Con ordinanza del 19 Dicembre 2014 il Tribunale di Roma ha stabilito che i gruppi Facebook se usati nell’attività economica svolgono la funzione di segni distintivi atipici, con la conseguenza che le attività intese alla loro appropriazione e sfruttamento possono integrare un illecito concorrenziale e una violazione dei diritti sul marchio.
Con tale pronuncia, i giudici romani ribadiscono un principio già espresso dal Tribunale di Torino di cui potete leggere un breve commento qui.Inoltre, per il Tribunale di Roma, il titolare del diritto sul nome del gruppo è l’unico che può disporne, non certo l’amministratore del medesimo, al quale di conseguenza è stato ingiunto di fornire la password e consentire l’accesso alla pagina Facebook alla società ricorrente.