Respinta revocatoria fallimentare

Il Tribunale di Rimini (sentenza 872/2012) ha rigettato la domanda di revocatoria fallimentare della Longoni Sport SpA in amministrazione straordinaria (Gruppo Giacomelli), avente ad oggetto pagamenti di fatture scadute per oltre 3,3 milioni di euro effettuati dalla società in bonis a un network internazionale composto da 250 negozi di articoli sportivi, assistito da Scarpellini Naj-Oleari & Associati. I giudici hanno infatti ritenuto che la procedura concorsuale, sulla quale gravava l’onere probatorio ai sensi dell’art. 67, comma 2, Legge Fallimentare non avesse fornito prove idonee e sufficienti a dimostrare il presupposto della scientia decotionis, vale a dire la conoscenza da parte del distributore dello stato di insolvenza della società in bonis all’epoca dei pagamenti.Com’è noto, e come richiamato nella sentenza mediante l’ampio riferimento ai precedenti giurisprudenziali, il presupposto c.d. soggettivo della revocatoria fallimentare è costituito dalla conoscenza effettiva – e non dalla semplice conoscibilità – da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore.
La prova dello stato soggettivo viene di regola raggiunta mediante presunzioni, vale a dire di una serie di elementi indiziari che conducano univocamente a far ritenere che un creditore di ordinaria diligenza e avvedutezza fosse effettivamente consapevole dello stato di insolvenza in cui versava il debitore al momento del pagamento.

E’ sufficiente, pertanto, che la conoscenza dello stato d’insolvenza sia desumibile, ma in termini univoci, alla stregua di un canone di probabilità, dalle presunzioni di cui sopra. Inoltre, come emerge chiaramente anche dalla sentenza in esame, le presunzioni devono sempre essere valutate in relazione alle condizioni economiche, sociali, organizzative del singolo creditore ed alla sua categoria di appartenenza.

Gli elementi indiziari esteriori comunemente utilizzati nella casistica giurisprudenziale ai fini della prova presuntiva della scientia decotionis sono molteplici. Nel caso di specie, la procedura concorsuale aveva prodotto in giudizio i bilanci della società, solleciti di pagamento, protesti, articoli di diversi quotidiani nazionali che testimoniavano la generale preoccupazione del mercato in riferimento alla criticità della situazione economica del Gruppo Giacomelli, conseguenti all’operazione di acquisto di Longoni S.p.A.
Tuttavia, come sottolineato dai giudici, tali notizie di stampa contenevano anche elementi contraddittori e di segno contrario – quali prospettive di crescita all’estero e strategie per aumentare i ricavi – idonee a consentire al distributore di continuare a fare affidamento sulle capacità finanziarie del Gruppo, che ricordiamo era quotato in Borsa.

Secondo il Tribunale, solleciti e piani di rientro di per sé considerati non implicherebbero conoscenza dello stato d’insolvenza, ben potendo essere ascritti a una transitoria e superabile crisi di liquidità. Anche i dati di bilancio sono stati ritenuti inidonei a dimostrare la scientia decotionis in capo alla convenuta, non essendo quest’ultima un creditore particolarmente qualificato (banca, assicurazione, etc.). Infatti, secondo costante giurisprudenza, la prova dell’elemento soggettivo può essere effettivamente desunta dai bilanci della debitrice quando il creditore, per la sua professione ed esperienza in materia, sia dotato di conoscenze sufficientemente qualificate per poter trarre da essi elementi di giudizio, sempre che dai bilanci emerga in modo evidente lo stato di dissesto della società.

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