Sempre più spesso capita di assistere a processi di natura societaria che si svolgono con la partecipazione, originaria o sopravvenuta, di numerose parti. Il primo caso si verifica regolarmente nelle azioni di responsabilità degli amministratori e, più in generale, degli organi sociali, soprattutto quando l’azione viene promossa da una procedura concorsuale. Il secondo si presenta quando una parte chiamata nel processo chiede a sua volta di chiamare in garanzia o in regresso un’altra parte, o quando una persona fisica o giuridica, estranea al giudizio, ha interesse a intervenire in esso per formulare proprie domande o per sostenere quelle di uno dei contendenti.

Il Tribunale di Milano ha affermato l’inammissibilità della domanda autonoma del terzo intervenuto che sia stata formulata oltre i termini processuali di fissazione del thema decidendum, preferendo alla interpretazione consolidata dell’art. 268 c.p.c. offerta dalla Corte di Cassazione, una lettura “costituzionalmente orientata” della norma. (altro…)

Per il Tribunale di Milano, sentenza del 21 Gennaio 2015 , la fusione non costituisce una vicenda successoria bensì un evento modificativo in grado di incidere sull’organizzazione della compagine societaria, ma non sulla sua esistenza. Conformemente a quanto già statuito in proposito dalle Sezioni Unite della nostra Corte Suprema (cfr. Cass. SS.UU. n. 2637 del 2006; n. 10653 del 2010), i giudici milanesi precisano che “la reale portata della fusione o incorporazione dunque, è quella di una modifica dell’atto costitutivo delle società partecipanti all’operazione, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti sociali nel nuovo assetto organizzativo deliberato dai soci”.

L’art. 2504bis del codice civile, nel prevedere che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”, fa uso del verbo “proseguire” che indicherebbe una prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, non la nascita di un diverso soggetto giuridico, estraneo alle società che si fondono.

 

Sappiamo davvero chi vive accanto a noi? Due storie recenti, due secoli diversi, due paesi lontani. Eppure si tratta di due storie molto simili, anche se non per l’epilogo.
Vivian Maier è considerata da alcuni critici una degli esponenti di street photography più importanti del ‘900. Mai sposata, senza figli, per cinquant’anni il suo lavoro è stato accudire i rampolli delle ricche famiglie di Chicago e la sua passione fotografare nel tempo libero la città e i suoi abitanti.
La bellezza della sua arte e stata scoperta in un vecchio armadietto acquistato all’asta da un agente immobiliare di Chicago, contenente oltre 100.000 negativi, realizzati da Vivian nel corso di un’intera vita (https://www.vivianmaier.com/film-finding-vivian-maier/)
Ora la battaglia per i diritti d’autore è aperta.

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Con un recente provvedimento (ord. 3 Novembre 2014) il Tribunale di Genova, Sezione Lavoro ha dichiarato la propria incompetenza a decidere di una causa promossa da un agente assicurativo titolare di un’impresa individuale per l’accertamento delle spettanze relative alla cessazione del rapporto di agenzia.

Nel caso di specie, il Tribunale ha aderito alla eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa secondo cui l’agente si era avvalso per lo svolgimento della propria attività di un apparato organizzativo e aziendale tipicamente imprenditoriale, tale da escludere il requisito della “prevalenza dell’opera personale” di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la prospettazione dello stesso agente, egli risultava avere alle proprie dipendenze diversi lavoratori e si avvaleva della stabile collaborazione di vari intermediari, grazie ai quali gestiva un portafoglio di circa 5 milioni di euro, con ricavi per oltre 870.000 euro l’anno.

Per la Compagnia tali circostanze confermavano lo svolgimento da parte dell’agente di un’attività d’impresa, con impiego e prevalenza del capitale, attraverso una propria complessa e articolata organizzazione di beni, rapporti, di una propria struttura amministrativa e commerciale, certamente preminenti rispetto all’apporto lavorativo personale, di natura manageriale.

 

E’ stato pubblicato sul numero di Novembre della Rivista 231 un articolo dal titolo “La proprietà intellettuale e la violazione dei marchi ex d.lgs. 231/2001 nel settore della moda” a firma dell’Avv. Marella Naj-Oleari e dell’Ing. Giovanni d’Adamo, Partner di Development Compliance Partners S.r.l.

Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale possono costituire non solo illecito civile, ma anche reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs n. 231/2001. Tra i settori più colpiti rientra quello della moda, ove il rischio di interferire con i diritti altrui è estremamente significativo e spesso sottovalutato.

L’inserimento nel catalogo 231 delle fattispecie relative alla violazione della proprietà intellettuale, conferisce, alle industrie di questo settore, l’opportunità di analizzare i processi e verificare il proprio sistema di controllo interno allo scopo di valutarne l’adeguatezza.

Nell’articolo pubblicato dalla Rivista 231 gli autori offrono un quadro generale dei reati che hanno per oggetto la proprietà intellettuale e che possono, in misura maggiore, interessare le aziende di moda, segnalando inoltre le aree più a rischio e i presidi di controllo volti a minimizzare il ripetersi di tali reati.

Negli Stati Uniti si discute molto della recente cancellazione (18 giugno 2014) da parte dell’US Patent Office di sei marchi depositati tra il 1967 e il 1990 di proprietà del famoso team di football i Washington Redskins contenenti tutti il nome ‘Redskins’.
Il termine ‘redskin’ significa letteralmente ‘pellerossa’ ed è considerato da una parte della comunità dei nativi americani un appellativo dispregiativo e razzista. Per questo, nel 2006, un gruppo costituito da sei nativi americani ne ha chiesto la cancellazione appellandosi al Lanham Act (Section 2) che vieta la registrazione di marchi che possano denigrare individui o gruppi di persone ovvero ‘coprirli di disonore o disprezzo’.
L’Ufficio ha accolto l’istanza di cancellazione, ritenendo che le prove fornite nel corso del procedimento dimostrassero che una parte non irrilevante (pari a circa il 30%) dei nativi americani considerasse il termine “redskin” dispregiativo.

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Nella moda ci sono molti segreti, non sempre ben protetti. Segrete possono essere le conoscenze “tecniche”, come nel caso della nuova composizione di un tessuto o di un particolare meccanismo di chiusura, ma anche le conoscenze “commerciali” come quelle che attengono all’organizzazione e alle strategie dell’azienda, alle sue politiche di marketing, ai rapporti con la clientela e con i fornitori.

I designer, i direttori creativi e i gli uffici stile creano ogni giorno abiti, loghi, tessuti, modelli di borse e accessori che possono far sorgere importanti diritti di proprietà intellettuale, come i marchi e i design, ma che necessitano di riservatezza in tutta la fase del processo creativo e, per parte, anche in quello esecutivo. A volte la segretezza è prescritta dalla legge (come nel caso delle invenzioni che se divulgate non possono essere brevettate), altre volte è richiesta dall’impresa con lo scopo di mantenere un vantaggio competitivo nei confronti degli altri concorrenti.
La segretezza entra in gioco in una molteplicità di situazioni diverse e coinvolge sia i soggetti interni all’azienda (come ad esempio i collaboratori dell’ufficio stile) sia gli esterni, primi fra i partner commerciali e i fornitori. (altro…)

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere sospeso in via cautelare e inaudita altera parte. Il Tribunale di Genova, Sezione del Lavoro, emette un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. a cui subito segue un pignoramento presso terzi. (altro…)

Davvero Pinterest è uno dei social network più famosi al mondo? Per l’Uami, l’Ufficio europeo preposto alla registrazione dei marchi comunitari, sembrerebbe di no (decisione UAMI). L’Ufficio ha infatti respinto l’opposizione promossa dal social network contro la domanda di registrazione del marchio presentata da una società inglese, la Premium Interest Ltd, pochi giorni prima di Pinterest Inc.
Per chi ancora non lo sapesse, Pinterest è un social network basato sulla condivisione di immagini che ha raggiunto in pochi anni oltre 140 milioni di utenti nel mondo. Secondo una recente ricerca, il social network è così popolare tra gli adulti americani da avere superato Twitter, collocandosi al terzo posto dietro Facebook e LinkedIn (fonte: Pew Media Research)
Eppure, Pinterest non è riuscito a dimostrare ai giudici comunitari di avere utilizzato in il marchio anteriormente al deposito da parte di Premimum Interest (gennaio 2012) la quale, per inciso, offre servizi sul web tra cui un servizio di news tratte proprio dai social network. (altro…)

Il workshop avrà luogo il prossimo 29 novembre 2013 h. 10 in Piazza Castello 4, Milano e avrà per oggetto il tema dello sviluppo della rete retail, in particolare nei settori del fashion, del design e del food.

Nel corso della prima parte verranno illustrate le principali caratteristiche dei contratti più diffusi per sviluppare la rete retail e le caratteristiche principali dei modelli contrattuali e dei sistemi più utilizzati (franchising, aperture in centri commerciali, corner, affidamenti di reparto, affitti di ramo d’azienda, etc.). (altro…)